La Santa Sede ratifica non solo la disciplina, ma anche il suo amore

CITTA’ DEL VATICANO, lunedì, 9 novembre 2009 (ZENIT.org).- Il fatto che la Costituzione Apostolica di Benedetto XVI per accogliere gruppi di anglicani permetta l’ordinazione di sacerdoti sposati non altera né la disciplina né l’amore della Chiesa cattolica latina per il celibato, ha spiegato la Santa Sede.

Una nota stampa che ha accompagnato il documento precisa che “la possibilità prevista dalla Costituzione Apostolica della presenza di alcuni chierici sposati negli Ordinariati Personali non significa in alcun modo un cambiamento nella disciplina della Chiesa per quanto riguarda il celibato sacerdotale”.

“Esso, come dice il Concilio Vaticano Secondo, è segno e allo stesso tempo stimolo della carità pastorale e annuncia in modo radioso il regno di Dio (Cf. Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1579)”, osserva.

Secondo la Costituzione, “coloro che hanno esercitato il ministero di diaconi, presbiteri o vescovi anglicani, che rispondono ai requisiti stabiliti dal diritto canonico e non sono impediti da irregolarità o altri impedimenti, possono essere accettati dall’Ordinario come candidati ai Sacri Ordini nella Chiesa Cattolica”.

In realtà, l’ammissione alle funzioni sacerdotali di uomini sposati che hanno esercitato ministeri in Chiese o comunità cristiane tuttora divise dalla comunione cattolica e che cercano la piena comunione con la Chiesa cattolica non è una novità. Questa pratica era già stata esposta dall’Enciclica di Paolo VI Sacerdotalis caelibatus (n. 42) e dalla dichiarazione della Congregazione per la Dottrina della Fede del 1° aprile 1981 in merito all’ammissione alla piena comunione con la Chiesa Cattolica di alcuni membri del clero e del laicato appartenenti alla Chiesa Episcopaliana (Anglicana).

La Costituzione affronta anche una delle questioni che avevano suscitato il dibattito nei giorni scorsi: la possibilità di ordinare seminaristi sposati negli Ordinariati Personali di tradizione anglicana.

Il documento stabilisce che “l’Ordinario, in piena osservanza della disciplina sul celibato clericale nella Chiesa Latina, pro regula ammetterà all’ordine del presbiterato solo uomini celibi. Potrà rivolgere petizione al Romano Pontefice, in deroga al can. 277, § 1, di ammettere caso per caso all’Ordine Sacro del presbiterato anche uomini coniugati, secondo i criteri oggettivi approvati dalla Santa Sede”.